17 giugno 2022

Patrimoniali – Confisca di prevenzione – Art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 – Crediti opponibili al sequestro – Data certa anteriore – Verifica – Criteri – Avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare – Valutabilità – Ragioni – Nuova acquisizione documentale ex art. 59, comma 8, d.lgs n. 159 del 2011, come modificato dalla legge n. 161 del 2017 – Possibilità – Condizioni – Incompatibilità del giudice delegato che faccia parte del tribunale che decide sulle opposizioni – Conseguenze – Nullità deducibile con l’impugnazione – Esclusione – Ragioni – Ricusazione – Possibilità.





La questione della prova della data certa per il terzo creditore nel procedimento di prevenzione trova una soluzione di buon senso e conforme alla realtà economica e commerciale nella decisione della Quinta Sezione penale che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato: - ai fini dell’opponibilità dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione, il giudice che procede alla verifica della ricorrenza della data certa anteriore al sequestro, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento; al medesimo fine, può tener conto dell’avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare, atteso che la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo è sottoposta al vaglio del giudice delegato che decide con decreto motivato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo; - ai sensi dell’art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile l’acquisizione di documenti nuovi, anche preesistenti alla verifica dei crediti, purché la parte dimostri di esserne venuta in possesso in epoca successiva alla verifica dello stato passivo, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile, tale da non consentirne la tempestiva allegazione alla domanda ex art. 58, lett. c), del citato d.lgs. n. 159 del 2011; - l’incompatibilità del giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo a far parte del collegio chiamato a decidere sulle opposizioni proposte non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, in coerenza con il principio del “giusto processo”, non escludendo la “potestas iudicandi” del predetto giudice quale magistrato addetto al tribunale che delle impugnazioni stesse è giudice naturale – salvi casi di interesse proprio e diretto nella causa – può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 cod. proc. civ.


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