Con la sentenza che si annota (Corte cass. sez. II n. 20673 ud. 13 maggio 2022. rel. G. Sgadari) la Corte di cassazione ribadisce il principio secondo cui, ai fini della ammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato della c.d. prova di resistenza, vale a dire della dimostrazione della decisività delle censure (sentenza al link).
Nel caso di specie la Corte regolatrice assume che <<nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011)>>.
L'affermazione, per quanto consolidata, non persuade.
Anzitutto la lettera c) dell'art. 606 non richiede alcuna decisività della prova denunciata e ciò a differenza di quanto avviene ad esempio in tema di mancata assunzione della prova decisiva.
Ma soprattutto, la decisività del vizio denunciato attiene al risultato della impugnazione e non alla sua ammissibilità. In altri termini se il vizio sussiste e tuttavia non potrebbe, in caso di annullamento con rinvio, condurre ad un ribaltamento della pronuncia, l'impugnazione deve essere rigettata, ma non dichiarata inammissibile.
Una tale considerazione consente peraltro di affermare che la prova di resistenza è onere del Giudice e non della parte e peraltro non valutabile rispetto al singolo motivo ma al complesso delle censure.
Infine un'ultima annotazione a margine: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma non soltanto la causa di inammissibilità era sfuggita al vaglio preliminare dello spoglio, ma lo stesso Procuratore generale non aveva ravvisato l'inidoneità della impugnazione a instaurare il rapporto giuridico.