La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23602/2022, ha chiarito che avverso i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca o della restituzione delle cose in sequestro il rimedio è quello dell'opposizione, in forza del combinato disposto ex artt. 676- 667 IV co. c.p.p (sentenza al link).
Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla opposizione dell'interessato avverso l'ordinanza con cui lo stesso Giudice aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro oggetto di confisca nel procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento.
Il Giudice lombardo aveva ritenuto che la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede appunto l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, si applichi soltanto nei procedimenti di esecuzione relativi ai casi di dubbio sulla identità del condannato.
Nondimeno la Corte ha precisato che <<il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la cui rubrica fa riferimento esclusivo al "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta", trova applicazione ben più estesa, dal momento che l'art. 676 cod. proc. pen., dopo aver elencato varie attribuzioni del giudice dell'esecuzione tra cui quella di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, impone al giudice di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4", e quindi con provvedimento opponibile>>.