La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale, nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche, sia contestata la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato, non potendosi assimilare tale ipotesi, non disciplinata tra le vicende trasformative dell’ente, alla morte dell’imputato-persona fisica.