La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione personali, ha affermato che, in presenza di un’effettiva e puntuale motivazione e a prescindere dalla disciplina specifica di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, finalizzate a conformare la misura in modo personalizzato, consente di disporre legittimamente il divieto di frequentazione dello stadio e di avvicinamento a zone limitrofe durante lo svolgimento di manifestazioni sportive quali luoghi aperti al pubblico e non di pubblica riunione.