22 gennaio 2026

Delitti contro la persona – Esigenze cautelari – Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa – Regole di valutazione – Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti – Esclusione – Conseguenze – Precisazioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

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Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

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