Nel caso di specie il Tribunale di Genova aveva assolto il Presidente di un Consorzio di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, accusato di peculato per essersi appropriato di somme destinate al pagamento di oblazioni, cui era stato ammesso al fine di estinguere i plurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256, commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Avverso l'assoluzioone interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, lamentando, ex multis, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.per avere il Tribunale, erroneamente, ravvisato un interesse pubblico del Consorzio presieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a lui contestati.
La Corte di Cassazione ha, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento secondo cui, <<in tema di peculato, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 – 02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani Rv. 255299 - 01) >>.
Sicchè- ad avviso della Corte- <<solo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblica amministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quella pubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv. 287431 – 01, in parte motiva; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03)>>.
Ciò premesso, la Corte ha ravvisato in capo al Consorzio un concreto interesse al pagamento tempestivo dell’oblazione, perchè ciò vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’ente, quanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo. (sentenza al link)
