L’esito in sintesi
La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravvenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, l’omessa comunicazione all’autorità marittima competente di qualsiasi guasto o difetto idoneo ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità dell’imbarcazione, anche volontariamente cagionato, ove sia tale da compromettere la sicurezza della navigazione, trattandosi di reato di pericolo presunto. (Fattispecie relativa alla omessa comunicazione del mancato funzionamento dell’elica di prora, messa fuori servizio dal comandante della nave).
