Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rimesso alla Corte Costituzionale, la cui decisione non è ancora calendarizzata, la seguente questione di legittimità costituzionale:
Reg. ord. n. 112 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 28/05/2026
Tra: A. R.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse [nella specie, convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso], in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui in presenza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
