L’esito in sintesi
La Terza Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate, e che l’allegazione di precedenti inesistenti, alterando il corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi, è condotta sintomatica della maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi).
