Rammentiamo la nuova estensione degli obblighi tramite portale.
Infra il testo del DM 206/24 nella parte che ci interessa.
Art. 1
Modifiche all'articolo 3
del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409,410 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
