16 dicembre 2025

Imputato che ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia – Successiva cancellazione dall’Albo del difensore – Notificazione al difensore d’ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello – Nullità assoluta – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie.

 




La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

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