Il GIP di Siena, in un caso di furto in abitazione di modestissima rilevanza, ha rilevato che la misura minima della pena detentiva del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui sopravanza la pena minima del reato di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen., posto a tutela e presidio di un bene di rango costituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto in abitazione, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, sempre in riferimento alla disciplina sanzionatoria del reato di furto in abitazione, il medesimo Giudice ha sollevato ulteriori dubbi di conformità a Costituzione, nella parte in cui risulta omessa la previsione della possibilità, in capo al giudice, di mitigare la sanzione e di "individualizzarla" rispetto alla «gravità» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato, là dove l'offensività di quest'ultimo, data la sua lieve entità, non ne giustifichi una punizione così rigida e severa, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
In ragione di ciò, il predetto giudice, ha sollevato <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 5, comma i, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a sette anni» anziché «da tre a sette anni»; nonchè <<questione di legittimità costituzionale dell'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2000, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurea dei cittadini), in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e ter'o comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un tero quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità>>(ordinanza al link).
