La sentenza che si annota dà seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova <<si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione>>. La Corte regolatrice ha ricordato altresì che tale vizio <<può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552)>>.
Inoltre la pronuncia ribadisce che la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01) (sentenza al link).
