La Corte, sentenza n. 38453 del 2025, ha confermato <<il consolidato principio per cui, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3 - n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 - 02)e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione>> (sentenza al link).
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Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 116 del 2025 – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi svolta in assenza della prescritta autorizzazione – Autonoma fattispecie delittuosa – Configurabilità.
La Terza Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell...
