A fronte di una censura con cui il ricorrente lamentava di essere stato condannato per una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazione (recte: una qualifica diversa da quella indicata nel libello accusatorio) , la Corte di Cassazione ha richiamato <<il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell'organo dell'accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa; e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021)>>.(sentenza al link)
A fronte di un "iter processuale" in cui si inverano le contestazioni, v'è da chiedersi che spazio di recupero possa avere l'imputato per nuove liste testi e per l'accesso a riti alternativi. Invero, non ne risulta alcuno, salvo eventuali richieste ex art. 507 c.p.p., da modularsi su diversi presupposti: basterebbe ciò solo a far cogliere che la difesa risulta mutilata da una contestazione ex actis. Peraltro la difesa approntata nel processo risponde ad un progetto modulato sulla scorta della contestazione e non ad una sorta di percorso cammin facendo. E del resto se il titolare dell'azione ha deciso di elevare a contestazione alcuni elementi e non altri, le ricadute di tale scelte non possono che ricadere su chi quella scelta ha operato.
