27 febbraio 2023

Riforma Cartabia e assenza della disciplina transitoria: NON si applica il tempus regit actum



 

La Quarta Sezione ha affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella parte in cui dispone che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», è applicabile anche nei giudizi d’impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per l’assenza di disciplina transitoria, in caso di impugnazione ai soli fini civili, il principio del “tempus regit actum” impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue l’automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile).


La questione è però controversa e domani pubblicheremo una sentenza di segno opposto della quinta sezione (link).

Riteniamo importante la sentenza perché, ponendo l'accento sull'assenza della disciplina transitoria dalla quale discende la inapplicabilità del principio processuale del tempus regit actum, si presta ad applicazioni anche per altri aspetti della Riforma Cartabia, prima fra tutte quella relativa alla necessità che l'atto impugnazione rechi, a pena di ammissibilità, l'elezione o la dichiarazione di domicilio presso il difensore ai fini della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

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