23 febbraio 2023

Trasferimento fraudolento di valori – Modifiche aziendali che determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda – Nuovo reato – Sussistenza – Identità degli interponenti e degli interposti – Irrilevanza.

 


La Seconda Sezione, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Ultima pubblicazione

La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.

La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice ...

I più letti di sempre