23 febbraio 2023

Trasferimento fraudolento di valori – Modifiche aziendali che determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda – Nuovo reato – Sussistenza – Identità degli interponenti e degli interposti – Irrilevanza.

 


La Seconda Sezione, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Ultima pubblicazione

Correlazione tra imputazione contestata e sentenza e il mutamento del fatto nel delitto di bancarotta fraudolenta

  In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suo...

I più letti di sempre