La Prima Sezione penale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ha affermato che la sospensione dei termini per il deposito del decreto di prevenzione di cui all’art. 7, comma 10-septies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, incidente anche ai fini del computo del termine di efficacia del sequestro, come previsto dall’art. 24 dello stesso d.lgs., postula l’indicazione, nel verbale di udienza, della volontà del collegio giudicante di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termine ordinario di quindici giorni.