Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari proponeva ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso una sentenza con cui la Corte di cassazione, dopo la morte dell'imputato, aveva dichiarato l'
inammissibilità della impugnazione.
La Corte di legittimità, con sentenza n. 3723/23, ha accolto il ricorso rilevando che la tardiva conoscenza dell'evento morte <<è equiparabile ad un errore materiale o di fatto e che incombe sul giudice penale l'obbligo, non codificato, ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (in tal senso Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562-01)>>.
I Giudici hanno altresì chiosato che <<l'esistenza in vita dell'imputato è, infatti, uno dei presupposti essenziali del processo penale, sicché la morte del predetto in epoca antecedente alla pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo>>. (sentenza al link)