A fronte del riesame interposto da un soggetto agli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame riproduceva la motivazione relativa alla posizione di altro soggetto <<per come si ricava dai chiari riferimenti testuali ed argomentativi alla posizione di detto (altro) soggetto, facendosi riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari al medesimo applicata, al contenuto dell'interrogatorio di garanzia da questi reso ed alle censure svolte dalla sua difesa, peraltro incentrate, a differenza di quelle dedotte dal ricorrente, soltanto sulle esigenze cautelari>>. Financo nel dispositivo risultava rigettato il ricorso del terzo.
Insomma un clamoroso errore in una materia delicatissima.
Ovviamente l'interessato interponeva ricorso per cassazione e la Corte, considerato evidente l'errore in cui è incorso il giudice del merito, rinviava al Tribunale del riesame per porre rimedio <<alla disattenzione in cui è incorso il collegio del provvedimento annullato>> (sentenza al link).