02 febbraio 2023

Deposito delle impugnazioni: la circolare esplicativa del Ministero di Giustizia

 


Il Ministero della Giustizia ha diramato la circolare allegata (al link) sulle modalità di presentazione delle impugnazioni a "regime" (31 dicembre 2023 salvo il termine di ultrattività di quindici giorni in attesa che siano emanati i regolamenti sulla funzionalità del portale) e nel “regime” intertemporale.

In breve:

1) finché non sarà operativo il portale anche per il deposto delle impugnazioni, esse potranno essere presentate:

1.a) in forma digitale con spedizione a mezzo pec all'indirizzo depositoattipenali ... dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (attenzione al riesame: qui le regole cambiano; c’è ne siamo occupati qui);

1.b) in forma cartacea presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, personalmente o a mezzo di incaricato delegato.


2) Quando sarà operativo il portale, le impugnazioni dovranno essere presentate esclusivamente su quella piattaforma in forma digitale, se depositante è l'avvocato, Ciò perché, in base al nuovo testo dell’articolo 582 c.p.p., che recepisce la regola generale dell’obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall’art. 111-bis c.p.p., la modalità di presentazione dell’atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 111-bis, comma 4 (Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”) stabilisce che le parti private possano anche depositare l’atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice. Ciò significa che (solo) la parte privata ha l’opzione tra deposito telematico dell’atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell’atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti vige la regola dell’obbligatorietà del deposito telematico.

Ultima pubblicazione

Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

  E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di inci...

I più letti di sempre