25 giugno 2026

Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)

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