29 giugno 2026

Ladri di luce, niente sconto: la Cassazione fulmina la vecchia giurisprudenza e riaccende la procedibilità d’ufficio

 




Abstract

La Corte di Cassazione (Sez. V penale, sent. n. 17737/2026) accoglie il ricorso del Procuratore Generale di Catania avverso una sentenza del Tribunale che aveva escluso l’aggravante del furto su “cosa destinata a pubblico servizio” (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.) nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale, basandosi su un risalente precedente del 1967, aveva ritenuto il furto non aggravato e, in mancanza di querela, dichiarato il non doversi procedere. La Cassazione ribalta il principio: l’energia elettrica erogata attraverso la rete di distribuzione è funzionalmente destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dalla manomissione del misuratore. L’aggravante sussiste, dunque il reato è procedibile d’ufficio. Viene inoltre chiarito che, dopo la riforma Nordio (legge n. 114/2024), il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per reati “minori” (art. 550 c.p.p.), ma il Procuratore Generale può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p., come avvenuto nel caso di specie. Sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.



Sintesi (I.A)

1. Fatto e impugnazione

C.M. era imputato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.) per aver manomesso il contatore, sottraendo corrente alla rete ENEL.
Il Tribunale di Catania (3 ottobre 2025) aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo non applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 (cosa destinata a pubblico servizio), richiamando un precedente della Cassazione del 1967 (Rv. 104749).
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge: la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica persiste anche in caso di manomissione del contatore.

2. Decisione della Cassazione (accoglimento del ricorso)

Procedibilità d’ufficio: Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il furto semplice è procedibile a querela, ma rimane procedibile d’ufficio se commesso su “cose destinate a pubblico servizio” (art. 624, comma 3 c.p.). L’aggravante è stata correttamente contestata (richiamo espresso all’art. 625 n. 7).
Furto, non frode informatica: La giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 10495/1996; Sez. 5, n. 19021/2025) chiarisce che la manomissione del contatore integra il reato di furto, perché l’energia non contabilizzata viene sottratta superando la volontà contraria del proprietario (non si induce in errore l’erogatore).
Aggravante sussistente: L’energia elettrica erogata tramite rete di distribuzione pubblica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio (non è una qualità intrinseca del bene, ma va accertata in concreto). La Cassazione ribadisce l’orientamento dominante (Sez. 5, n. 14890/2024; n. 35873/2024; n. 37142/2024): la rete serve un numero indeterminato di utenti, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non fa venir meno questa destinazione.
Superamento del precedente del 1967: La sentenza impugnata si basava su un orientamento risalente e ormai superato.

3. Profili processuali (legge Nordio e impugnabilità)

La sentenza di primo grado è del 3 ottobre 2025, successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024 (c.d. Nordio), che ha modificato l’art. 593 c.p.p.: il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (tra cui l’art. 625 c.p.).
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione ex art. 608 c.p.p. contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile. Nel caso concreto questo potere è stato correttamente esercitato.

4. Dispositivo
Annullamento della sentenza del Tribunale di Catania.
Rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio (ex art. 623, lett. d c.p.p.).


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