04 giugno 2026

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

 


Abstract:

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di F.E., annullando la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato (2 mesi di reclusione + multa) senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p.. I giudici di legittimità censurano la motivazione del diniego, definita apodittica, generica e basata solo su gravità del fatto e precedenti penali, senza la necessaria prognosi sull’inidoneità della pena sostitutiva a garantire la funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Richiamando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi (2010), la riforma del d.lgs. 150/2022 e la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2025, la Cassazione ribadisce l’obbligo di un giudizio bilanciato, che valuti concretamente se la pena pecuniaria possa assicurare il reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La sentenza viene annullata senza rinvio sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.


Approfondimento
Premessa fattuale e processuale
F.E. è stata condannata dal Tribunale di Chieti (4.4.2024) per furto aggravato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con continuazione tra reati e attenuanti (artt. 62 n. 4, 89 c.p.).
La Corte d’Appello dell’Aquila (3.6.2025) conferma la decisione.

Motivo di ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite difensore, lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.).
La motivazione del diniego era apodittica, basata su inidoneità della pena sostitutiva alla “rieducazione” e “prevenzione del pericolo di reiterazione”, ragioni estranee ai criteri normativi (che limitano la prognosi negativa solo ad altre pene sostitutive, non a quella pecuniaria).

Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Il giudice non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162/2024).
L’onere motivazionale è aggravato: la legge presume l’idoneità delle pene sostitutive entro i limiti edittali; il diniego richiede una motivazione concreta e specifica.
Anche i precedenti penali possono giustificare il diniego, ma solo se esaminati in modo puntuale, non generico, evidenziando elementi indiscutibilmente negativi per la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.
La Corte Costituzionale (sent. n. 139/2025) ha ribadito il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale: la pena detentiva è legittima solo se necessaria e proporzionale, e le pene sostitutive sono preferibili perché evitano gli effetti desocializzanti del carcere.
Per la sola pena pecuniaria sostitutiva, non rilevano le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. U, Gagliardi; Sez. 5, n. 19039/2025), mentre la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) permette di calibrarla sulla situazione patrimoniale.

Applicazione al caso concreto
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza con motivazione apodittica e tautologica, basandosi solo su “gravità dei reati” e “personalità desunta dai numerosi precedenti”, senza alcuna prognosi concreta sull’effettiva inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione.
La motivazione non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Dispositivo
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.
Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare la richiesta rispettando i principi di diritto esposti.

Ultima pubblicazione

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