05 giugno 2026

Concorrenti giudicati separatamente: la medesima aggravante può ricorrere per l'uno e non per l'altro reo ?

Nel caso deciso dalla Corte di legittimità, il ricorrente, condannato dai giudici territoriali a titolo di truffa aggravata dalla minorata difesa, deduceva, ex multis, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante, e ciò in considerazione della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto, nei cui confronti, invece, l'aggravante era stata esclusa

Nello scrutinare la censura i Giudici di legittimità hanno osservato che <<il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01)>>. (sentenza al link)


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