La quarta sezione della
Corte di cassazione con la sentenza n. 32357/23 (sentenza al link) ha precisato che:
- il giudice del patteggiamento non è tenuto a rendere l’avviso di cui all’art.545 bis c.p.p., in tema di applicabilità delle pene sostitutive;
- il consenso prestato alla istanza di applicazione della pena è revocabile, qualora, prima della sentenza che l’accolga, sopravvenga una disciplina più favorevole;
- ove la richiesta di applicazione pena comprenda anche la richiesta di sostituzione, il giudice dovrà accogliere o respingere l’intero patteggiamento, poiché egli è vincolato per i punti concordati che rientrano nella disponibilità delle parti.