La sentenza che si annota (al link) consolida l'indirizzo di legittimità, secondo cui è giuridicamente ammissibile, anche dopo la sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 02, la confisca diretta di somme di denaro con riferimento ai delitti tributari, in particolare con riguardo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, anche in caso di c.d. "risparmio di spesa" (cfr.: Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, De Leonardis, Rv. 288606 - 01; Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025, Ivanova, Rv. 288862 - 01; Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, De Gaudio, Rv. 289469 – 01; Sez. 3 n. 27336 del 09/06/2026, C., non mass.).
Il punto di frizione rispetto alle SS.UU. consiste nel fatto che il profitto del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 non è integrato da un accrescimento patrimoniale in favore dei rei, bensì da un risparmio di spesa che sembra non integrare gli estremi indicati da SS.UU. Massini per procedere alla confisca diretta.
