La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che, nel caso in cui all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di retrodatazione dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate in un procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.
