16 ottobre 2026

Principio di solidarietà nella confisca per equivalente. La CEDU condanna l'Italia e, forse, apre un nuovo fronte sui reati tributari

Dopo le Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, la CEDU è intervenuta sul tema della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente del profitto del reato. 

Invero con la sentenza del 28 maggio 2026 (ricorsi n. 26187/14 e altri) "Petrignani e altri c. Italia", la prima sezione della Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 7 della convenzione con riguardo alla prevedibilità di una sanzione basata sulla responsabilità solidale in capo ai concorrenti nel reato (Foreseeability of a penalty based on the principle of joint liability).

Infatti, la Corte ha osservato che tale forma di solidarietà non è espressamente prevista da alcuna disposizione di legge (in particolare i giudici di Strasburgo hanno scrutinato gli artt. 110 e 322 ter c.p., nonchè l'art. 2055 c.c.), né vi era, all'epoca delle condanne domestiche, una giurisprudenza consolidata al riguardo. I giudici sovranazionali hanno osservato che, per quanto vi fosse un arresto prevalente (a majority approach) che ammetteva la confisca di valore in forma solidale, l'orientamento contrario non era isolato nè recessivo (the divergence in case-law lasted for about 20 years).

La violazione del medesimo art. 7 della convenzione si apprezza anche per difetto di criteri in forza dei quali determinare l'importo confiscabile (the absence of clear and foreseeable criteria for the determination of the amounts to be confiscated). 

La Corte internazionale ha poi riconosciuto la violazione dell'art. 1 del protocollo 1, giacchè, in conseguenza di quanto rilevato a proposito della non prevedibilità della confisca solidale, ex art. 7 della convenzione, può ritenersi che l'interferenza con il diritto di proprietà non avesse una sufficiente base legale (The Court sees no reason to reach a different conclusion under Article 1 of Protocol No. 1) E' stato poi ritenuto che la confisca per intero in capo al singolo concorrente violi la norma da ultimo citata anche in considerazione del principio di proporzionalità, che deve ricorrere tra il fine perseguito e l'interferenza col diritto di proprietà del singolo protetto dall'art. 1 protocollo n. 1.  (sentenza CEDU al link).

Merita rilevarsi che due dei tre ricorsi scrutinati dalla Corte riguardavano reati tributari, per i quali invece la Corte di legittimità continua a ritenere, nonostante le SS.UU. Massini, applicabile il principio della confisca solidale, in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, argomenta la giurisprudenza di legittimità, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta -di norma -impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale (cfr. Cass. pen. sez. III, 28.10.2025 n. 6287 di cui ad un nostro precedente post).

E' infine opportuno segnalare che la Corte di cassazione ha pubblicato un abstract della sentenza CEDU che può essere utile soprattutto per una ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale pertinente. (abstract cassazione)


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