La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell’indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 a tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’istituzione rappresentativa, non incide sulla configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l’affievolimento della misura, che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, comporterebbero l’automatica cessazione della sospensione con conseguente ripristino del mandato elettivo, riproponendo quel pericolo che con l’applicazione della misura si intende scongiurare.
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