Il fatto e l'orientamento giurisprudenziale
Il giudizio di origine riguarda un procedimento penale «a carico di A. S.» per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), commesso «ai danni della moglie, all'epoca dei fatti già affetta da una disabilità intellettiva di grado moderato-grave» .
In primo grado l'imputato era stato condannato . La Corte d'appello di Torino ha invece ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 649 c.p., uniformandosi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui:
«la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, cod. pen. opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica».
Le censure del rimettente sull'art. 649, terzo comma, c.p.
La Corte d'appello ha sollevato q.l.c. dell'art. 649, terzo comma, c.p. nella parte in cui non esclude il reato di circonvenzione di incapace dalla causa di non punibilità tra congiunti, ravvisando la violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione :
- Violazione dell'art. 3 Cost. (Disparità di trattamento ed irragionevolezza): La norma appare anacronistica poiché «assicurerebbe protezione assoluta al nucleo familiare, a scapito della punibilità per fatti lesivi dell'altrui patrimonio, in maniera irragionevolmente anacronistica, non rispondente all'esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà». Inoltre, il reato di circonvenzione presenta una particolare pericolosità «rispetto agli altri reati contro il patrimonio, si caratterizza per una maggiore insidiosità in quanto la persona offesa del reato, a causa delle sue condizioni di infermità o di deficienza psichica, e quindi di minorata difesa, si trova nell'impossibilità non solo di accorgersi di essere stata manipolata ma finanche di chiedere aiuto e protezione alla pubblica autorità»
.
- Incoerenza con l'evoluzione normativa: La mancata previsione stride con istituti recenti volti a tutelare i soggetti vulnerabili, come l'amministrazione di sostegno, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa (art. 90-quater c.p.p.) e la procedibilità d'ufficio per i reati commessi a danno di persone incapaci per età o infermità (artt. 624, co. 3, e 649-bis c.p.)
. - Violazione degli artt. 2 e 29 Cost.: Si lede il «principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi»
, trascurando la «necessità di approntare specifiche tutele in favore di soggetti fragili e vulnerabili affinché i loro diritti inviolabili, di cui la libertà morale e la libertà di autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela e possibilità di manifestazione specie all'interno delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità» .
L'Ammissibilità e il Sindacato sulle Norme Penali di Favore (in malam partem)
Prima di passare al merito, la Consulta affronta il tema del rispetto del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) di fronte a interventi che potrebbero produrre effetti sfavorevoli per il reo (in malam partem) .
La Corte ribadisce la propria consolidata giurisprudenza, chiarificando la natura dell'effetto in malam partem:
«l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme, bensì, quale conseguenza automatica, dalla riespansione della norma incriminatrice a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne delimitava la sfera applicativa».
Tale meccanismo non configura un'invasione della discrezionalità del legislatore (art. 28 legge n. 87/1953) , bensì:
«l'effetto in malam partem è frutto della naturale reazione dell'ordinamento all'annullamento della norma costituzionalmente illegittima».
Eliminando o riducendo la norma di favore, la fattispecie incriminatrice generale torna ad applicarsi nella sua estensione originaria scelta dal legislatore. Questo tipo di intervento è indispensabile per evitare che si creino «zone franche sottratte al controllo di legittimità costituzionale» a causa delle tecniche di redazione normativa impiegate .
La svolta processuale: L'autosollevamento della questioni sull'intero Art. 649 c.p.
Il rapporto di pregiudizialità
La Corte costituzionale decide di andare oltre il perimetro delimitato dal giudice rimettente (che riguardava solo il terzo comma dell'art. 649 c.p.) . Rilevando un legame indissolubile con la struttura complessiva della norma, la Consulta stabilisce che occorre valutare la legittimità dell'intero articolo 649 c.p. .
L'ordinanza motiva questa scelta sulla base del «rapporto di presupposizione e di continenza tra le questioni dedotte dal giudice a quo in ordine al terzo comma dell'art. 649 cod. pen. e quelle aventi per oggetto l'intera disposizione» , la cui soluzione «si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale alla definizione delle questioni sollevate dal giudice a quo» .
A tal proposito viene richiamato il principio per cui:
«il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite».
L'anacronismo della concezione "sacrale" della famiglia
Nel valutare l'intero art. 649 c.p., la Corte ne rileva la profonda irragionevolezza alla luce dei principi costituzionali odierni . La norma codicistica risponde a una visione superata della famiglia come entità superiore ai singoli individui .
Richiamando la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 223 del 2015), la Consulta sottolinea che:
«una disposizione come quella censurata "ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati" [...] de[ve] essere valutata, in punto di ragionevolezza, "alla stregua dell'attuale realtà sociale"».
La Costituzione, viene ribadito, «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti» . Questo superamento è confermato dalle grandi riforme legislative degli ultimi decenni (legge sul divorzio n. 898/1970, riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, riforme sulla filiazione n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) , nonché dalla realtà dei rapporti patrimoniali e dalla reciproca autonomia economica dei coniugi .
Il monito inascoltato al Legislatore e l'inerzia normativa
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la stasi del legislatore di fronte ai sollecitamenti della Corte . Già con la sentenza n. 223 del 2015 era stato rivolto un «deciso monito al legislatore» affinché approvasse un:
«indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare».
Rilevando che sono trascorsi oltre dieci anni da quel monito senza che il Parlamento sia intervenuto, la Corte afferma che il prolungato silenzio del legislatore non garantisce la permanenza dell'incostituzionalità :
«l'inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti».
Di conseguenza:
«l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia».
Il Dispositivo (P.Q.M.)
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte Costituzionale declina il seguente dispositivo:
- Solleva davanti a sé (meccanismo dell'autosollevamento/autorimessione), disponendone la trattazione dinanzi a sé, le questioni di legittimità costituzionale dell'intero articolo 649 del codice penale, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione
. - Sospende il giudizio incidentale originario promossa dalla Corte d'appello di Torino fino alla risoluzione della questione pregiudiziale sollevata d'ufficio
. - Ordina gli adempimenti di cancelleria per la trattazione del nuovo giudizio
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