E' noto che le SS.UU. in epigrafe (n. 13783/24) abbiano escluso l'applicabilità del principio di solidarietà passiva nella confisca per equivalente.
Tuttavia la terza sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che tale esclusione non valga in tema di reati tributari.
Invero, la Corte ha affermato che <<in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l'originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall'ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l'espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonché in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di persone giuridiche. Infatti, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta - di norma - impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente, in conformità della lettera e della ratio dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell'importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario. Tale funzione sarebbe palesemente compromessa da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale>>.(sentenza al link)
