14 ottobre 2026

La consegna del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato non evita la confisca della somma

A fronte di un caso in cui la rea aveva acquistato un televisore utilizzando la carta di credito dell'ente pubblico rappresentato e poi, avuta contezza della denuncia, aveva fatto ritrovare il bene, la Corte ha  escluso che sia intervenuta <<sia una condotta strictu sensu restitutoria, stante la mancata restituzione della somma di denaro di cui l'imputata si è indebitamente appropriata (ciò che avrebbe eliso il quantum del profitto confiscabile) sia condotte qualificabili come risarcitorie o riparatorie. Sotto tale profilo, nessun rilievo assume la "riconsegna" del bene acquistato con il denaro oggetto di peculato, pur prescindendosi dalle modalità dell'avvenuta riconsegna, essendo irrilevante, al fine di calcolare il profitto confiscabile, che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale (cfr. Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, cit.). Tale riconsegna, infatti, non solo non equivale a "restituzione" della somma di denaro oggetto di appropriazione, ma neppure è qualificabile come condotta riparatoria, tale essendo solo la condotta destinata definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto (Sez. 5 - n. 2490 del 13/11/2020, Rv. 280253-01; Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082; Cass., Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, Rv. 273187)>>. (sentenza al link)

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