01 ottobre 2026

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Obblighi - Contenuto - Cantiere non operativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 



La Terza Sezione penale, in tema di prevenzione antinfortunistica, ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è chiamato a vigilare operativamente sul cantiere anche in relazione alla sua dimensione statica, in quanto, anche quando le lavorazioni non sono in corso, il piano di sicurezza e coordinamento è operativo, sussistendo, altresì, l’obbligo del suo costante aggiornamento con specifico riferimento ai rischi propri della sospensione dei lavori.

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