26 ottobre 2026

Giudizio di legittimità - Reato procedibile di ufficio - Istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa - Possibilità di sospendere il processo o di rinviare l’udienza in attesa della decisione sull’istanza - Esclusione.





La Seconda Sezione penale, in tema di giudizio di legittimità, ha affermato che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile di ufficio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, oltre a non comportare la sospensione del processo, non legittima l'accoglimento di richieste di rinvio finalizzate ad attenderne l'esito.

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