22 ottobre 2026

Tentativo punibile anche prima che ne sia iniziata l'esecuzione

La Sez. 2 della Corte di cassazione con la sentenza num. 34564/2026  ha affermato che <<il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti, non necessariamente esecutivi (si pensi a quanto ... evidenziato con riguardo alla predisposizione di mezzi ed al riparto dei ruoli tra i soggetti agenti in procinto di agire) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo (ultima riunione “operativa” nel corso della quale i soggetti già indossavano i capi di abbigliamento necessari per il loro camuffamento in occasione dell’azione), pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria>> (sentenza al link).

Tuttavia secondo altro indirizzo, «gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l'univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori» (ex ceteris: Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, Rocca, Rv. 283045-01)

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