Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro di un'autovettura che terzi di buona fede avevano acquistato da un cliente di una compagnia di autonoleggio, che se ne era appropriato. Avverso l'ordinanza di annullamento aveva poi proposto ricorso per cassazione l'ufficio di Procura.
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza, così confermando il sequestro. All'uopo i giudici nomofilattici hanno rilevato che <<l'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che, escludendo l'art. 1156 cod. civ. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa (Cass. civ., Sez. 3, n. 294 del 13/01/1994, Rv. 484984 – 01; nel caso – diverso da quello in esame – in cui la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione del bene potrà valere, invece, la regola del “possesso vale titolo”, Cass. civ., Sez. 2, n. 16235 del 25/07/2011, Rv. 618704 - 01)>>.
Se ne ricava, ad avviso della Corte, che l'acquirente di buona fede, per quanto legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro, è carente di interesse, poichè, non essendo titolare di un diritto reale sul bene di provenienza delittuosa, egli non può ottenere la restituzione del veicolo.(sentenza al link)
