03 novembre 2026

L'avvocato non è disciplinarmente responsabile delle dichiarazioni del cliente ai fini del patrocinio a spese dello Stato

Il CNF ha precisato che <<le dichiarazioni rese nell’ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell’ambito delle procedure previste ex lege>>.(pronuncia al link)

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