11 marzo 2026

Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.


APPROFONDIMENTO (I.A.)

Sintesi approfondita (nomi sostituiti con iniziali)

Contesto e oggetto

La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Penale VI (sent. n. 3/2026, depositata 10/02/2026) ha deciso sui ricorsi proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la sentenza del GUP resa in giudizio abbreviato. La questione centrale riguarda la forma e le modalità di deposito degli atti di impugnazione (telematico vs. analogico/PEC) alla luce della nuova disciplina sul deposito telematico (art. 111‑bis c.p.p. e decreti ministeriali attuativi).


Fatti rilevanti

  • Depositi impugnativi: T. E. ha depositato l’appello tramite PEC il 29 aprile 2025; T. E. ha depositato l’atto in cancelleria il 2 maggio 2025.
  • Situazione locale: il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività dell’applicativo APP per il periodo 1/1/2025–14/4/2025, consentendo depositi non telematici in quel periodo; al momento dei depositi non risultavano malfunzionamenti segnalati.
  • Decisione di merito: la Corte d’appello ha ritenuto gli appelli inammissibili per violazione delle modalità di deposito previste dalla legge.

Questioni giuridiche sollevate

  1. Ammissibilità del deposito via PEC: T. E. invoca l’art. 3 D.M. 29/12/2023 n. 217 (mod. D.M. 27/12/2024 n. 206) per sostenere che fino al 1/1/2027 il deposito via PEC sarebbe ammesso per determinate giurisdizioni.
  2. Rilevanza della fonte regolamentare: T. E. contesta che il decreto ministeriale non preveda la sanzione di inammissibilità e che una fonte regolamentare non possa determinare una sanzione così grave.
  3. Accesso alla giustizia: richiamo al principio del favor impugnationis e alla giurisprudenza della Corte EDU contro eccessi formalistici che ostacolino l’accesso alle giurisdizioni superiori.

Motivazione della Corte

  • Normativa primaria: l’art. 111‑bis c.p.p. stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche; l’art. 582 c.p.p. impone il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Sanzione prevista dalla legge: l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell’impugnazione.
  • Ambito temporale dei decreti: la Corte distingue le disposizioni relative alle corti d’appello da quelle relative ai tribunali; nel caso concreto l’appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, soggetta alle scadenze previste per i tribunali.
  • Interesse di sistema: la Corte valorizza l’esigenza di certezza, tracciabilità e sicurezza del deposito telematico e ritiene proporzionata la sanzione di inammissibilità quando la legge prescrive modalità esclusive.
  • Corte EDU e formalismo: il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto perché qui la restrizione deriva direttamente dalla legge e non da un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica.

Estratto dal provvedimento (con iniziali al posto dei nomi):
«La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato.»
«A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175‑bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111‑bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»


Principio di diritto affermato e impatto pratico

  • Principio affermato: dall’entrata in vigore delle date indicate dal D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi di deroga dell’art. 175‑bis c.p.p., l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111‑bis è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 c.p.p.; non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta o conosciuta dal giudice.
  • Conseguenze pratiche: i difensori devono rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità telematiche previste per l’ufficio presso cui va depositato l’atto (cancelleria che ha emesso il provvedimento), pena l’inammissibilità automatica; le deroghe e i periodi transitori vanno interpretati in relazione all’ufficio specifico (tribunale vs. corte d’appello).
  • Rilevanza sistemica: la decisione rafforza la centralità del deposito telematico come strumento di certezza e efficienza processuale e conferma la legittimità di sanzioni formali previste dalla legge per garantire il corretto funzionamento del processo penale telematico.

Esito: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.





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