20 marzo 2026

Espulsione dello straniero e rilievo della vita privata

La Suprema Corte ha rammentato che <<il giudice penale italiano, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, deve sempre verificare che l'allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all'esame comparativo della condizione dell'interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani>> (provvedimento al link).

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