A fronte di una censura difensiva, secondo cui la presentazione della querela tramite portale sarebbe possibile esclusivamente per atti provenienti e redatti dai difensori depositanti, rimanendo invece preclusa in caso di mera delega al deposito della querela redatta dalla parte, la Corte ha ritenuto che l’impostazione difensiva non trovi conforto nelle disposizioni applicabili al caso di specie.
Invero la normativa <<non prevede limiti né esclude il deposito tramite portale nel caso in cui la querela sia redatta e sottoscritta dalla persona offesa, ma prevede soltanto che unitamente alla querela venga depositata anche la procura,e cioè l’incarico specifico al difensore, che ben può riferirsi alla sola presentazione>>. La Corte ha peraltro osservato che il l’interpretazione offerta dalla difesa non solo non trova fondamento nella ratio del portale, che è uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma è anche contrastata dal principio generale secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583–01; Sez. 4 , n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536 – 01)
Ed ancora, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, sebbene con riferimento a norme entrate in vigore successivamente alla presentazione della querela del cui deposito si discorreva, che <<la tesi difensiva trova, peraltro,indiretta smentita nell’art. 111 bis cod. proc. pen., come integrato dall’art.2 comma 1 lett.a d.Lvo 31/2024,che al comma 4 precisa che “gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche”. Detta norma, ..., ha precisato il portato dell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022 introducendo quello che sembra a tutti gli effetti un chiarimento dell’assetto della normativa già in vigore, nel senso che il deposito nel portale telematico è previsto anche per gli atti personali della persona offesa, come appunto la querela redatta personalmente e presentata dal difensore delegato come atto d’impulso del procedimento, ma la stessa potrà essere anche depositata su cartaceo>>.
