La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale (comunicato a link) (decisione al link)
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Pene sostituive: se le condizioni per la loro applicabilità sorgono per effetto della mancata impugnazione, può applicarle il Giudice dell'esecuzione
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