17 marzo 2026

La Corte riconosce ampia utilizzabilità, ai fini della cautela, alle dichiarazioni spontanee

Secondo il dictum della Corte <<sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e anche se non verbalizzate, purché emerga con chiarezza (secondo un dato rimasto privo di contestazione nel caso di specie) la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125)>>. (sentenza al link)

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Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Violazione delle prescrizioni - Incidenza del consenso della vittima sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

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