25 marzo 2026

Delitto di peculato – Commesso mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking” – Luogo di perfezionamento del reato – Individuazione – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.

Ultima pubblicazione

Pene sostituive: se le condizioni per la loro applicabilità sorgono per effetto della mancata impugnazione, può applicarle il Giudice dell'esecuzione

  Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del cod...

I più letti di sempre