17 febbraio 2022

Una pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio ripone il tema del requisito della violenza nei reati sessuali.




Come è noto la fattispecie di reato prevista dall’art. 609 bis è a condotta vincolata, giacchè la costrizione a compiere o subire atti sessuali può realizzarsi, per integrare il reato, soltanto attraverso violenza, minaccia o l’abuso di autorità. Si tratta di un modello di incriminazione che si è esposto alle critiche di quanti ritengono che si sarebbe dovuto imperniare il delitto sulla sola assenza del consenso della vittima.

Nondimeno, per quanto concerne la violenza, la prassi applicativa ne ha configurato una nozione tipica dei reati sessuali, facendovi rientrare ad esempio anche l’atto repentino o a sorpresa.

La sentenza del Tribunale lombardo si mostra di interesse, perché a fronte di atti di sicuro rilievo compiuti alle spalle dell’interessata e protrattisi per circa mezzo minuto in assenza di una reazione della donna, ha ritenuto non sussistere la violenza richiesta dal codice penale, neppure sub specie di atto repentino. SENTENZA AL LINK


Ultima pubblicazione

In caso di mancata risposta dellla P.A. alla richiesta di indagini difensive, ricorre un'omissione di atti di ufficio

  La Corte di cassazione ha considerato che << la sussunzione della richiesta nella fattispecie delle indagini investigative prevista...

I più letti di sempre