Con la sentenza n. 334/2022 (sentenza al link), la quinta sezione, dando continuità all'ordinanza della settima sezione n. 43883 del 26.11.2021 (di cui c'eravamo occupati avuto riguardo ad altro profilo,post al link), ha negato la natura sostanziale, invocata dal ricorrente, del nuovo istituto di cui all'art. 344 bis c.p.p..
Al riguardo, la Corte regolatrice ha rimarcato come <<la dichiarata finalità perseguita con l'introduzione dell'art. 344 bis c.p.p. della celere definizione dei processi di impugnazione>> nonchè <<la collocazione dell'art. 344 bis c.p.p. nel codice di procedura penale, nell'ambito delle condizioni di procedibilità>> e le modalità operative del meccanismo estintivo che <<incide, non sull'esistenza del reato, ma sulla possibilità di proseguire l'azione penale in quanto estinta>>,costitusicono altrettanti indici della natura processuale dell'istituto. Diversamente <<la prescrizione, per la quale più volte è stata affermata la natura sostanziale, ... comporta l'estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale>>.
La natura processuale della norma comporta la conseguente operatività del principio "tempus regit actum" e la conseguente inapplicabilità retroattiva della disposizione in esame, cui mirava la difesa.
La Corte ha peraltro considerato che <<neppure può essere ritenuta irragionevole la scelta del legislatore di fissare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 344 bis c.p.p. ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto i reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 (fatti salvi i processi già pervenuti in Cassazione, per i quali trova applicazione il comma 4), con una limitata retroattività della norma, corrispondendo tale scelta ad una finalità compensativa e riequilibratice che trova il suo fondamento nella circostanza che per i reati commessi antecedentemente al 10gennaio 2020 non opera la normativa di cui alla L. n. 3/2019, relativa alla sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado>>.