Con l'ordinanza che si annota (al link), il GUP di Pisa ha rigettato l'eccepita nullità della richiesta di rinvio a giudizio, formulata sulla scorta dell'omessa rinnovazione dell'avviso conclusione indagini a seguito di regressione del procedimento per incompetenza territoriale.
In particolare, da quel che risulta dal provvedimento di rigetto, i difensori dei prevenuti avevano lamentato una lesione del diritto di difesa poiché, a fronte della possibilità per il Pubblico Ministero di retrattare l'azione penale esercitata dall'Inquirente presso il Giudice incompetente, le difese non erano state poste in condizione di dispiegare le facoltà difensive correlate all'avviso de quo per orientare il Pubblico Ministero a richiedere l'archiviazione del procedimento.
Il Giudice toscano con articolata motivazione ha tuttavia respinto l'eccezione, a ciò pervenendo anzitutto sulla scorta di una ricostruzione della stratificazione degli interventi giurisprudenziali.
Invero, il GUP ha anzitutto rammentato che la regressione del procedimento al Pubblico Ministero ad quem anziché direttamente al Giudice competente scaturisce dalla pronuncia n. 70 del 1996 della Corte Costituzionale, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 I co c.p.p. (ed invero anche del successivo articolo 24) per <<l'esigenza di consentire agli imputati trasferiti presso altro ufficio giudiziario di accedere al rito abbreviato anche innanzi a quest'ultimo consentendogli, attraverso il rinnovato esercizio dell'azione penale, di pervenire ancora all'udienza preliminare, unica sede per formulare la richiesta nei procedimenti per i quali essa è prevista>>.
A fronte del sistema normativo ridisegnato dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in capo al Pubblico Ministero presso il Giudice competente la possibilità di rivalutare gli atti ai fini dell'esercizio dell'azione penale piuttosto che della sua abdicazione.
Tuttavia, ha rammentato il GUP, consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice (ex aliis Cass. sez. II 16079/2019) ha chiarito che il Rappresentante dell'accusa cui gli atti sono stati trasmessi non deve procedere alla rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. <<atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato conserva il proprio valore>>.
In altri termini <<l'avviso ricevuto nella fase procedimentale anteriore alla regressione ha già assolto pienamente alla sua funzione di garanzia, volta a realizzare un contraddittorio anticipato, in ordine alla consistenza e qualità degli elementi probatori raccolti>>, e ciò sia nel caso in cui la trasmissione avvenga tra diversi uffici del Pubblico Ministero, sia nel caso in cui il trasferimento sia disposto a seguito di una sentenza di incompetenza per territorio. A diverse conclusioni, per il GUP, dovrà invece pervenirsi (soltanto) lì dove la Procura ad quem abbia svolto ulteriori indagini rispetto a quelle già oggetto di discovery.
Una differente soluzione lederebbe <<il principio di economia processuale che sconsiglia attività ripetitive, superflue o disfunzionali>>.
Nonostante l'articolata trama motivazionale, l'ordinanza suscita delle perplessità.
Deve infatti rammentarsi che la funzione principale dell' avviso de quo è quella di fornire al prevenuto <<uno strumento utile ad orientare l’indagine verso la richiesta finale dell' archiviazione>> (così Teresa Bene sub art. 415 bis Commentario Codice procedura penale a cura di A. Giarda e G. Spangher, pag. 1314, V ed. citando ex plurimis E. Amodio, “Lineamenti della riforma, in AA.VV., Giudice unico e garanzie difensive”, Milano, 2000).
Ora, a fronte della possibilità per il Pubblico Ministero ad quem di abdicare all'esercizio dell'azione penale, non si coglie perché si dovrebbe precludere al soggetto maggiormente interessato a tale esito processuale lo ius loquendi , attraverso gli strumenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p., per orientare in tal senso il Pubblico Ministero. Vieppiù che la regressione del procedimento potrebbe porsi ad un considerevole lasso di tempo dal precedente avviso ex art. 415 bis c.p.p. (per la rilevanza del fattore tempo rispetto alla necessità di rinnovare l'avviso si veda GUP Milano 09.03.2011, in Foro Ambrosiano, 2011, I,59)
La soluzione processuale qui privilegiata non è certamente esclusa dalla littera legis, che non distingue il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio consegue ad una regressione del procedimento da quello ordinario. Né certamente a livello sistematico può condividersi l'affermazione che il diritto di interloquire ascritto all'indagato integri un mero appesantimento processuale, potendo invece concorrere ad evitare un inutile processo, realizzando un chiaro fine deflattivo. Sotto altro profilo non appare pregevole l'affermazione contenuta in alcuni dei precedenti citati dal GUP, secondo cui il prevenuto avrebbe comunque la possibilità di dispiegare strumenti difensivi a seguito della regressione del procedimento. Al riguardo basti rammentare le particolari connotazioni dei mezzi difensivi ex art. 415 bis c.p.p. e segnatamente l'obbligo di procedere all'interrogatorio richiesto dal prevenuto, nonché la circostanza che l'interessato abbia tempi certi entro cui avvalersi delle guarantige de quibus.
La tesi dell'obbligatorietà della rinnovazione dell'avviso ha trovato adesione in talune pronunce di merito, le quali hanno considerato come <<anche in ipotesi di regressione alla fase delle indagini preliminari a seguito di formale declaratoria di incompetenza>> ricorrono tutte le condizioni di applicabilità dell’istituto di cui all'art. 415 bis c.p.p., tra cui la <<sussistenza di un potere di scelta da parte del p.m. tra richiesta di archiviazione ovvero di rinvio a giudizio>>, di talché <<risulta imposto al p.m. l'obbligo dell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini>> (Trib. Milano, sez. II, 12.07.2007 in Foro Ambrosiano 2007, pag. 349. nonché Tribunale monocratico di Firenze del 19.07.2016 (inedita); GUP Milano 23.01.2003 in Foro Ambrosiano, 2003, 334. A tale orientamento aderisce anche Tribunale collegiale di Udine 13.03.2006 in www.avvocati.ud.it., contra tuttavia GUP Avezzano ordinanza dell'11.12.2019 che richiama giurisprudenza di legittimità).
Parimenti in dottrina si è considerato che <<la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, non può che imporre di (re)inviare all’indagato l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p….>> (G. Ponti “Sul potere d’azione del Pubblico Ministero …” cit., in Foro Ambrosiano 2002,210).