Appena ieri ci eravamo occupati della pronuncia n. 7/2022 sull'art. 34 cod. proc. pen (link).
Oggi diamo notizia di un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen.,- la norma del codice di rito più censurata-, dal momento che la Consulta, con la sentenza n. 16/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.