20 gennaio 2022

Il regime della procedibilità del reato di stalking connesso con altro reato procedibile d’ufficio - di Umberto Coppola (*)

Con vero piacere ospitiamo l'intervento dell'avvocato Umberto Coppola dopo aver dato atto della decisione del Tribunale di Marsala (link).








Il comma 4 dell’art. 612 bis c.p. stabilisce che il reato di stalking è procedibile a querela di parte. “Tuttavia si procede d’ufficio (…) quando il fatto è connesso con altro reato per il quale deve procedersi d’ufficio”. Ci si chiede quale sia la procedibilità del reato di condotte persecutorie qualora venga pronunciata sentenza assolutoria per il reato connesso.

Secondo il Tribunale di Marsala (cfr sentenza n. 1517/21 – pubblicata su questo blog al link) la sentenza assolutoria per il reato connesso non incide sul regime della procedibilità sicché il reato di stalking rimane procedibile d’ufficio.

La soluzione interpretativa “lilibetana” è tuttavia isolata ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Cassazione sez. V° 5.06.2020 n. 17253) a cui fa seguito anche una pronuncia del Tribunale di Trapani.
Chiamati a pronunciarsi sul ricorso del PM, i Supremi Giudici hanno osservato che l’assoluzione dal reato connesso “fa venir meno dalla realtà processuale la fattispecie-reato presupposto della procedibilità di ufficio dello stalking; il che inibisce in radice l'operatività del meccanismo previsto dal legislatore all'art. 612-bis c.p., u.c..” (cfr Cassazione sez. V 5.06.2020 n. 17253).

In particolare, secondo la Cassazione “l’interpretazione predicata dal ricorrente (Procuratore della Repubblica), facendo leva sulla ratio della disposizione in argomento, finirebbe tuttavia per forzare oltre misura la lettera dell'art. 612-bis c.p., comma 4, nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio". 
Secondo la Corte di Cassazione, l'ostacolo che impedisce di accogliere la lettura offerta dal Tribunale di Marsala consiste nel fatto che “essa attribuisce rilievo, nel senso della procedibilità di ufficio dello stalking, ad una fattispecie che non è stata accertata processualmente e che, pertanto, non può esplicare effetti giuridici in malam partem, men che meno quello riflesso sulla perseguibilità di altro reato” (cfr Cassazione sez. V 5.06.2020 n. 17253). 

Come sopra si diceva il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 528/2020 del 08.09.2020 (al link) ha seguito il percorso interpretativo segnato dai giudici di legittimità per cui “il reato di atti persecutori è procedibile d’ufficio allorché con esso sia connesso altro reato per il quale la procedibilità è d’ufficio"

Sul punto si osserva che l’istruttoria dibattimentale ha fatto venir meno la fattispecie di reato di cui al capo B) (danneggiamento seguito da incendio) e, quindi, della procedibilità d’ufficio dello stalking, il che inibisce in radice l’operatività del meccanismo previsto dal Legislatore all’art. 612 bis c.p. u.c..


(*) Umberto Coppola - 
Nato a Trapani il 03.08.1967, dopo avere ottenuto la maturità classica, il 10.03.1993 ha conseguito la Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste con tesi in Dritto Commerciale: “Il contratto di riporto, di banca, di borsa e figure anomale.” Superato l’esame di abilitazione, il 13.11.1997 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trapani.
Dal 1996 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Trapani. Iscritto a Camera Penale di Trapani si è sempre occupato di “penale” partecipando a iniziative didattiche della C.P. Dal 2015 al 2019 è stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.

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